Recepimento DAC8
In data 22 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 194 del 10 dicembre 2025 ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 30 dicembre 2025, ha pubblicato il Decreto Ministeriale di attuazione, efficace a far data dal 1 gennaio 2026, in applicazione del “Crypto-Asset Reporting Framework (“CARF”) and Amendments to the Common Reporting Standard (“CRS”)”, recepito nell’Unione Europea con la Direttiva DAC8 (2023/2226) contenente:
- Nuovi adempimenti finalizzati a promuovere la trasparenza fiscale, i quali prevedono lo scambio automatico di informazioni sulle transazioni in Crypto-Assets con le Giurisdizioni di residenza dei contribuenti, sulla base di quanto previsto nel CARF; e
- Modifiche al CRS.
Crypto-asset reporting framework
Il CARF contiene procedure di due diligence che devono essere poste in essere dai Reporting Crypto-Asset Service Providers al fine di indentificare le Relevant Transactions, consistenti in scambi e trasferimenti aventi ad oggetto Relevant Crypto-Assets o Relevant Crypto-Asset e Fiat Currencies.
La definizione di Crypto-Asset copre una gamma di risorse digitali, incluse quelle che possono essere trasferite senza l’intervento di intermediari.
Il termine include “stablecoin, derivati emessi sotto forma di Crypto-Assets e alcuni Non-fungible Tokens”.
Una volta identificate le Relevant Transactions, è necessario definire, attraverso le procedure di due diligence previste nel CARF, la residenza fiscale dei propri Crypto-Asset Users, oltre alla residenza fiscale delle controlling person dei Crypto-Asset Users considerati Passive Entity.
Interazioni tra il CARF ed il CRS
Il CARF è una procedura complementare, ma distinta dal CRS, di conseguenza, attraverso i seguenti accorgimenti, si è cercato di ridurre l’impatto che le previsioni contenute nel CARF avrebbero sulle istituzioni finanziarie che dovrebbero svolgere le attività di due diligence e reporting ai sensi di entrambe dette procedure:
- La definizione di Relevant Crypto-Assets esclude gli Specified Electronic Money Products e i Central Bank Digital Currencies dall’ambito CARF, lasciando che l’attività di reportistica rispetto a questi prodotti sia assicurata dal CRS;
- Possibile non segnalare, ai fini del CRS, i gross proceeds derivanti dalla vendita di Financial Asset se tale segnalazione è già stata fatta ai fini CARF;
- Gli investimenti indiretti in Relevant Crypto-Assets attraverso strumenti finanziari tradizionali, come derivati o interessi in veicoli di investimento, sono coperti dal CRS; e
- I Reporting Crypto-Asset Service Providers che sono anche Reporting Financial Institutions, possono utilizzare le procedure di due diligence per i nuovi rapporti già poste in essere ai fini CRS.
Modifiche al CRS
Il CRS ha subito modifiche nelle due seguenti aree:
A. Variazioni derivanti dal fatto di considerare in scope rispetto al CRS anche i Relevant Crypto-Asset. Le più rilevanti risultano essere:
- Definizione di Financial Asset;
- Definizione di Custodial Institution e di Custodial Account;
- Definizione di Investment Entity;
- Definizione di attività finanziaria; e
- Definizione di reddito passivo.
B. Variazioni volte a migliorare i risultati della segnalazione CRS. Le più rilevanti sono riepilogate brevemente di seguito:
- Indicazione se il titolare del conto finanziario abbia rilasciato valida autocertificazione (anche con eventuale riferimento alle Controlling Person di Passive NFE);
- Indicazione se il Financial Account è cointestato ed il numero di cointestatari;
- Indicazione della tipologia di conto finanziario;
- Indicazione se il conto finanziario risulta essere “preesistente” o “nuovo”; e
- Ruolo/i delle Controlling Person.
C. Modifiche agli obblighi di adeguata verifica CRS. Le principali risultano essere:
- Verifica rafforzata delle autocertifiazione rilasciate da soggetti che dichiarano esclusiva residenza fiscale in Paesi che rilasciano visti del tipo “RBI/CBI Schemes”, considerati particolarmente “aggressivi” dall’OCSE;
- Acquisizione del NIF per i conti preesistenti; e
- Verifica del NIF.
Diamo nota del fatto che l’Agenzia delle Entrate, in sede di verifica degli adempimenti CRS posti in essere dall’istituzione finanziaria, potrebbe verificare anche la presenza di sistemi che permettano di determinare la correttezza della “struttura” del NIF associato dalla Persona Oggetto di Comunicazione.

